IL SINDACO
ESAMINATO lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali, nonché, l’abbandono e la grave carenza di manutenzione in cui versano diverse aree e spazi di proprietà privata, all’interno e all’esterno del centro abitato, per le quali non vengono praticate le corrette operazioni manutenzione;
DATO ATTO che la vegetazione incontrollata sui fondi a confine con la rete viaria è pericolo per la sicurezza della circolazione stradale in quanto creano dei restringimenti della carreggiata nonché l’occultamento della segnaletica stradale;
RILEVATO inoltre che detta circostanza incide negativamente sul pubblico decoro e rappresenta anche un rischio per la proliferazione di animali ed insetti, nonché per l’innesco e la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire e ridurre le situazioni pregiudizievoli per il decoro urbano nonché per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
VISTI
- gli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs 30/04/1992 n°285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
- il D.Lgs 152/06 s.m.i;
- l’Art. 54 comma 4 del T.U.E.L come modificato Legge 125/2008;
- la legge 689/81 come successivamente modificata ed integrata;
- il T.U degli Enti Locali D.Lgs 276/2000 s.m.i;
- gli artt. 892, 893, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 5 agosto 2008 pubblicato nella G.U. il 9 agosto 2008, nel quale all’art. 2 si precisa come il Sindaco abbia la facoltà di intervento per prevenire e contrastare le situazioni di incuria e degrado degli immobili privati, le situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità e le situazioni che alterano il decoro urbano;
ORDINA
a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole, di aree verdi urbane incolte o i proprietari di case e gli amministratori di complessi edilizi con annesse aree a verde o i responsabili di cantieri edili e stradali o i responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere a:
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono sul suolo pubblico (strade, piazze, viali, aree pubbliche) e che ne limitano la visibilità di segnali o interferiscono in qualsiaisi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- Potare regolarmente le siepi ed i rami degli arbusti che protendono su strade comunali, provinciali e vicinali ovvero posti a distanza non regolamentare dalla sede stradale;
- c) Tagliare la vegetazione incolta, gli arbusti e le siepi cresciute impropriamente in terreni incolti nelle zone del centro urbano o a ridosso di abitazioni, ovvero nei terreni situati in periferia;
- Rimuovere le radici di alberi deformanti il suolo pubblico o di uso pubblico;
- Pulire la sede viabile ove imbrattata con materiali estranei, specie in caso di passaggio di mezzi operativi agricoli.
Gli interventi sopra indicati dovranno essere eseguiti ogni qual volta si renda necessario interveni re onde evitare danni, turbative, impedimenti o pericoli alla circolazione stradale, oltre che per prevenire ed evitare qualsivoglia problematica igienico-sanitaria, incendi o allagamenti ed ogni eventuale ulteriore danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti ad uso pubblico, oltre che a persone e/o cose.
Sarà a carico dei cittadini lo smaltimento del materiale prodotto delle operazioni di cui ai punti a),b),c),d) anche utilizzando le modalità previste nel calendario dei rifiuti.
AVVERTE
- che fatte salve le altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla Legge 689/1981 con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00;
- che qualora gli aventi l’obbligo giuridico di adempiere a quanto detto sopra non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente a dare esecuzione all’ordinanza ponendo la spesa a consuntivo a carico dell’inadempiente.
DISPONE
- la revoca di tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con il contenuto della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Guardia Sanframondi nonché mediante l’affissione di locandine su tutto il territorio comunale;
- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Benevento, alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Guardia Sanframondi al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Cerreto Sannita
INCARICA
l’esecuzione della presente ordinanza alla Polizia Municipale, nonché alle forze di Polizia territorialmente competente;
INFORMA
che ai sensi dell’art. 3 comma 4° della legge 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il TAR entro 60 gg o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notificazione del presente atto.

Comunicato ufficiale del Comune di Guardia Sanframondi